Edilizia rurale, stop alla “giungla” dei PGT: per il Consiglio di Stato basta la legge regionale

edilizia rurale 1Edilizia rurale, stop alla giungla dei pgt. I comuni non possono imporre limiti più rigidi di quelli già previsti dalla legge regionale in materia. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 5653/2013, pubblicata in data 18.11.2013 e che ha scritto la parola fine sulla battaglia giudiziaria iniziata nel 2008 tra una famiglia di agricoltori e il comune di Besana Brianza (MB).  Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza in primo grado del Tar e ha dato ragione all’azienda agricola che si era vista negare il permesso di costruire un fienile in area di sua proprietà a causa di limitazioni imposte dal nuovo piano di governo del comune. I giudici hanno annullato sia le norme che bloccavano totalmente l’edificazione sia i limiti volumetrici molto restrittivi imposti. “La sentenza – commenta Giovanni Benedetti, Direttore della Coldiretti di Milano Lodi e Monza Brianza – ribadisce che in materia si seguono le disposizioni della Regione e le norme contenute nei pgt dei comuni non possono andare in contrasto con esse”.

 

edilizia rurale 2Secondo il Consiglio di Stato – spiega l’avvocato Alessia Generoso, che ha seguito la vicenda – esiste una legge regionale (art. 59 e ss. della L.R. 12/05) che prevede già pesanti limitazioni all’edificazione in zona agricola e tali norme prevalgono rispetto a disposizioni comunali che limitino ulteriormente l’edificazione in zona agricola. Il Consiglio di Stato ha, sancito “l’immediata prevalenza” della legge regionale rispetto a più restrittive disposizioni comunali, definendo “illegittima la norma del PGT che introduce il divieto assoluto di edificazione, in quanto non appare logico o coerente con le finalità legislative di sviluppo dell’impresa agricola”.

ediliziai rurale 3La difesa dell’attività agricola come produzione è il filo conduttore della sentenza che arriva a definire illegittima sia l’introduzione di vincoli soggettivi ulteriori rispetto a quelli della legge regionale, sia l’imposizione di vincoli volumetrici all’edificazione di attrezzature e infrastrutture produttive rispetto a quanto già previsto dalla legge regionale. Il Consiglio di Stato ritiene che le limitazioni regionali siano “già da sole riduttive e compressive dell’attività agricola” e pertanto “tassative” e quindi non sono ammessi ulteriori vincoli.

 

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